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AI Act articolo 50: trasparenza per chatbot e contenuti IA

Redazione RaputekPubblicato il 9 min di lettura

Una grande sfera di vetro trasparente con un raggio di luce azzurro che la attraversa, circondata da sfere metalliche.

L’art. 50 dell’AI Act si applica dal 2 agosto 2026 e impone quattro obblighi distinti: il fornitore deve rendere riconoscibile un sistema che interagisce con le persone e marcare in formato leggibile dalle macchine i contenuti audio, immagine, video e testuali sintetici; il deployer deve informare chi è esposto a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica e dichiarare i deepfake e i testi generati pubblicati su questioni di interesse pubblico. La violazione è sanzionata fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, con l’importo più basso dei due per le PMI.

In breve

  • Il Digital Omnibus ha aggiunto un periodo transitorio: i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono rispettare la marcatura dell’art. 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026 (art. 111, paragrafo 4).
  • La marcatura leggibile dalle macchine è un obbligo del fornitore; la dichiarazione dei deepfake è un obbligo di chi li pubblica, e non si assolve con la marcatura inserita dal fornitore: deve essere percepibile senza strumenti tecnici.
  • Un testo generato con l’IA e pubblicato su questioni di interesse pubblico non va etichettato se è passato da una revisione umana sostanziale con una responsabilità editoriale: il correttore ortografico non basta.
  • Firmare il codice di buone pratiche sulla trasparenza non dà una presunzione di conformità: è un modo di dimostrare l’adeguatezza delle misure, non uno scudo.

Dal 2 agosto 2026 l’art. 50 dell’AI Act non è più un capitolo da leggere in prospettiva: si applica, e ha una sanzione propria fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale. Riguarda chiunque faccia rispondere un assistente ai clienti, generi immagini o testi con l’IA, o pubblichi contenuti che sembrano reali. La domanda pratica è una sola, e non è giuridica: di questi obblighi, quali sono vostri e quali del fornitore.

I quattro obblighi dell’art. 50, e a chi tocca ciascuno

L’articolo è spesso riassunto come «obbligo di trasparenza». In realtà sono quattro obblighi diversi, con destinatari diversi: confonderli è il modo più comune per fare la cosa sbagliata in buona fede.

Paragrafo Cosa chiede Su chi grava Eccezione principale
1 Chi interagisce con il sistema deve sapere che è un’IA Fornitore Quando è evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta
2 Marcare in formato leggibile dalle macchine i contenuti audio, immagine, video e testuali sintetici Fornitore Assistenza all’editing standard o nessuna modifica sostanziale dell’input
3 Informare le persone esposte a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica Deployer Usi di contrasto autorizzati dalla legge
4 Dichiarare i deepfake e i testi generati pubblicati su questioni di interesse pubblico Deployer Opere manifestamente artistiche o satiriche; testi con revisione umana e responsabilità editoriale

Il paragrafo 5 attraversa tutti gli altri: le informazioni vanno date «in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione» e devono rispettare i requisiti di accessibilità applicabili. Non è un dettaglio: un avviso che compare dopo tre scambi di messaggi, o leggibile solo da chi vede bene, non assolve l’obbligo.

Attenzione a una cosa: «fornitore» e «deployer» non sono etichette fisse per azienda, ma ruoli per singolo sistema. La stessa società può essere deployer dell’assistente che usa internamente e fornitore del chatbot che pubblica sul proprio sito con il proprio marchio. Come si distinguono i due ruoli lo abbiamo spiegato nella guida su AI Act per PMI: obblighi e scadenze.

Il chatbot: quando va detto, e quando no

L’obbligo del paragrafo 1 scatta quando ricorrono quattro condizioni cumulative, elencate nelle domande e risposte della Commissione: si tratta di un sistema di IA, è progettato per un vero scambio bidirezionale, comunica direttamente e non attraverso una persona che fa da tramite, e l’interlocutore è una persona fisica. Restano fuori i sistemi che lavorano in sottofondo e le comunicazioni fra macchine.

Sull’eccezione dell’evidenza conviene non essere creativi. La Commissione la riferisce alla percezione di una persona media, ragionevolmente informata e avveduta, e precisa che va interpretata in modo restrittivo. Un assistente che si presenta con un nome proprio e scrive in un italiano naturale non è «evidentemente» una macchina, anche se a voi sembra ovvio.

In pratica: una riga nell’intestazione della conversazione, visibile prima del primo messaggio dell’utente, risolve il problema. Metterla nelle condizioni d’uso, no.

C’è poi il caso che riguarda molte aziende italiane: comprate un assistente da un fornitore e lo pubblicate sul vostro sito con il vostro marchio. Il paragrafo 1 è un obbligo di progettazione e grava sul fornitore, ma l’art. 25 dell’AI Act prevede che chi immette un sistema sul mercato con il proprio nome o marchio ne assuma gli obblighi. Prima di mettere online un assistente in white label, vale la pena mettere per iscritto chi è il fornitore ai sensi del regolamento: è una delle verifiche che facciamo quando progettiamo un’integrazione con un modello linguistico.

La marcatura dei contenuti sintetici, e la scadenza del 2 dicembre 2026

Il paragrafo 2 chiede ai fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici — compresi i sistemi per finalità generali — di marcare gli output in un formato leggibile meccanicamente e rilevabile come generato o manipolato artificialmente, con soluzioni «efficaci, interoperabili, solide e affidabili» nella misura in cui sia tecnicamente possibile.

Le domande e risposte della Commissione chiariscono cosa resta fuori: sequenze brevi di numeri, simboli o lettere; il codice sorgente; gli output da macchina a macchina che nessuna persona vede; i cicli chiusi industriali o di sviluppo di prodotto, salvo l’output finale; le funzioni di assistenza all’editing standard.

Qui c’è la data meno raccontata di questo autunno. Il Digital Omnibus ha aggiunto all’art. 111 un paragrafo 4: i fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono adottare le misure necessarie per conformarsi al paragrafo 2 entro il 2 dicembre 2026. Il considerando 38 del regolamento lo descrive come un periodo transitorio di quattro mesi, concesso per non perturbare il mercato. In altre parole: molti degli strumenti che usate oggi sono ancora in regola per qualche settimana, non per sempre.

Per chi compra, la conseguenza è concreta: entro dicembre il vostro fornitore dovrebbe essere in grado di dirvi come marca gli output. È una domanda da fare per iscritto, insieme a quelle sul trattamento dei dati. I contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non vanno invece etichettati a posteriori, anche se la Commissione incoraggia a farlo.

Deepfake e testi pubblicati: qui l’obbligo è vostro

Il paragrafo 4 è quello che le aziende sottovalutano, perché non parla di tecnologia ma di pubblicazione.

Un deepfake, secondo l’art. 3, punto 60, è un contenuto di immagine, audio o video generato o manipolato con l’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e apparirebbe falsamente autentico o veritiero. La Commissione scompone la definizione in tre criteri cumulativi: un alto livello di somiglianza con ciò che è simulato; il riferimento a qualcosa che esiste, può plausibilmente esistere o è esistito; l’idoneità a ingannare sull’autenticità, da valutare considerando il messaggio, il contesto di diffusione e le attese del pubblico. Gli effetti di scena ordinari di una produzione video difficilmente soddisfano il terzo criterio.

Il punto che si sbaglia più spesso è il rapporto con il paragrafo 2. La marcatura inserita dal fornitore è leggibile dalle macchine; la vostra dichiarazione deve essere percepibile da una persona, senza strumenti tecnici e senza azioni dedicate. Le domande e risposte della Commissione lo dicono esplicitamente: il deployer non può semplicemente appoggiarsi alla marcatura del fornitore per assolvere il proprio obbligo. Se pubblicate un video promozionale con una voce clonata, serve un’etichetta che si veda o si senta.

Per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie l’obbligo è attenuato: va rivelata l’esistenza del contenuto generato in modo adeguato, senza ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera.

I testi: l’eccezione della revisione umana

Per i testi l’obbligo è più stretto di quanto sembri, e più facile da evitare. Scatta solo se il testo è pubblicato, ha lo scopo di informare il pubblico ed è su una questione di interesse pubblico — politica, salute pubblica, sicurezza. Una scheda prodotto o una newsletter commerciale non rientrano.

E non scatta affatto se il contenuto è passato da una revisione umana o da un controllo editoriale, con una persona fisica o giuridica che detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione. La Commissione precisa cosa conta: un esame deliberato della sostanza, svolto da chi ha conoscenza del tema e può approvare, modificare o rifiutare il testo nel merito, verifica dei fatti compresa. Passare un correttore ortografico non è una revisione.

Noi di Raputek, quando mettiamo in produzione un assistente o una pipeline generativa, scriviamo nel progetto chi è fornitore e chi deployer, dove compare l’informazione all’utente e come vengono marcati gli output: la conformità all’art. 50 si decide in fase di progettazione, non a sistema acceso.

Il codice di buone pratiche: firmarlo serve?

Il 10 giugno 2026 la Commissione ha pubblicato la versione finale del codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, articolato in due sezioni: la prima per i fornitori, su marcatura e rilevabilità; la seconda per i deployer, sull’etichettatura di deepfake e testi. Al 31 luglio 2026, alla vigilia dell’entrata in applicazione, la Commissione contava 95 firmatari per la prima sezione e 192 per la seconda.

Attenzione però a cosa significa firmare. Il Digital Omnibus ha riscritto il paragrafo 7 dell’art. 50: è stato tolto alla Commissione il potere di approvare i codici con un atto di esecuzione, e il considerando 41 del regolamento 2026/1744 spiega il perché, dicendo a chiare lettere che questi codici «hanno effetti giuridici limitati e, in particolare, non conferiscono una presunzione di conformità».

Tradotto: l’adesione è un modo ordinato di dimostrare che le vostre misure sono adeguate, non uno scudo. Chi non firma deve dimostrare l’adeguatezza con altri mezzi, e secondo la Commissione può aspettarsi più richieste di informazioni. Per una PMI che usa strumenti di terzi, la prima sezione non è comunque il suo tema: riguarda chi quei sistemi li fornisce.

Quanto costa sbagliare, e chi controlla in Italia

L’art. 99, paragrafo 4, lettera g), del regolamento mette gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 nella fascia da 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore. L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 179/2026 recepisce la stessa fascia per l’Italia. Per le PMI, microimprese comprese, e per le start-up innovative vale il criterio dell’importo più basso fra la cifra fissa e la percentuale.

L’autorità che vigila è l’ACN, e per le violazioni di scarsa offensività l’art. 22 del decreto le consente di ordinare di eliminare l’infrazione invece di applicare una sanzione pecuniaria. Chi fa cosa, con quali poteri e con quali procedure, lo abbiamo ricostruito sul testo del decreto nell’articolo su chi controlla l’AI Act in Italia.

Il livello italiano: nessuna etichetta in più, ma due cose da sapere

La legge 132/2025 non introduce un obbligo generale di marcatura dei contenuti generati con l’IA: su questo il riferimento resta l’art. 50. Aggiunge però due elementi che pesano sulle stesse scelte.

Il primo è l’art. 4, comma 3: le informazioni e le comunicazioni sul trattamento dei dati connesse all’uso di sistemi di IA vanno rese «con linguaggio chiaro e semplice», in modo da garantire all’utente la conoscibilità dei rischi e il diritto di opporsi. Il comma 4 richiede inoltre il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per l’accesso dei minori di quattordici anni alle tecnologie di IA: se il vostro assistente è aperto al pubblico, è un punto da considerare.

Il secondo è penale. L’art. 26 della stessa legge ha introdotto l’art. 612-quater del codice penale: chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di IA e idonei a ingannare sulla loro genuinità rischia la reclusione da uno a cinque anni, con procedibilità a querela salvo i casi aggravati. Un contenuto promozionale costruito sul volto o sulla voce di una persona reale, quindi, non è soltanto una questione di etichetta mancante.

Sette controlli da fare questa settimana

  • Elencate i punti di contatto automatici con clienti e candidati: chatbot sul sito, assistenti su WhatsApp, risponditori vocali. Per ciascuno, verificate che l’utente sappia di parlare con un’IA prima del primo messaggio.
  • Verificate dove compare l’avviso: in testa alla conversazione, non nelle condizioni d’uso, e in una forma accessibile.
  • Chiedete per iscritto al fornitore come marca gli output e se sarà conforme al paragrafo 2 entro il 2 dicembre 2026.
  • Stabilite chi è il fornitore di ogni sistema pubblicato con il vostro marchio, e mettetelo nel contratto.
  • Date una regola al marketing su voci e volti sintetici: quando si usano, con quale etichetta, e con quale liberatoria se somigliano a una persona reale.
  • Scrivete chi rivede i testi pubblicati con l’aiuto dell’IA e chi ne risponde: è l’eccezione che vi esonera dall’etichetta, ma solo se esiste davvero.
  • Mettete per iscritto quello che fate. Un esempio applicato è la pagina sulla trasparenza AI di questo sito, che dichiara quali contenuti sono preparati con il supporto dell’IA e come sono marcate le immagini; la pipeline che le genera e le fa controllare è descritta nel caso studio sulle immagini generative con controllo automatico.

Se la parte scoperta è la governance — inventario, ruoli, policy, registro della formazione — è il perimetro del nostro servizio su AI Act e formazione.

Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Devo dire ai clienti che stanno parlando con un’intelligenza artificiale?

Sì, se il sistema è progettato per interagire direttamente con persone fisiche. L’art. 50, paragrafo 1, dell’AI Act mette in capo al fornitore l’obbligo di progettare il sistema in modo che le persone siano informate di stare interagendo con un’IA. L’eccezione vale solo quando la cosa è evidente dal punto di vista di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, e le domande e risposte della Commissione europea precisano che va letta in modo restrittivo. L’informazione va data al più tardi al momento della prima interazione, in forma chiara e distinguibile: una riga nell’intestazione della conversazione, non una clausola nelle condizioni d’uso.

Chi deve marcare i contenuti generati dall’IA, il fornitore o l’azienda che li usa?

La marcatura in formato leggibile dalle macchine prevista dall’art. 50, paragrafo 2, è un obbligo del fornitore del sistema, compresi i sistemi per finalità generali. L’azienda che usa lo strumento ha un obbligo diverso e proprio: se pubblica un deepfake deve dichiararlo in modo percepibile da una persona (art. 50, paragrafo 4). Le due cose non si sostituiscono: secondo le domande e risposte della Commissione il deployer non può limitarsi a contare sulla marcatura inserita dal fornitore.

Cosa si intende per deepfake nell’AI Act?

L’art. 3, punto 60, lo definisce come contenuto di immagine, audio o video generato o manipolato con l’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero. Le domande e risposte della Commissione indicano tre criteri cumulativi: un alto livello di somiglianza, un riferimento a qualcosa che esiste o potrebbe plausibilmente esistere, e l’idoneità a ingannare sull’autenticità, valutata anche in base al contesto di pubblicazione e al pubblico. Gli effetti di scena ordinari di una produzione video non bastano.

Quali sanzioni rischia chi non rispetta l’art. 50?

Fino a 15 milioni di euro o, se superiore, al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente: lo prevede l’art. 99, paragrafo 4, lettera g), del regolamento e, per l’Italia, l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 179/2026. Per le PMI, microimprese comprese, e per le start-up innovative si applica l’importo più basso fra la cifra fissa e la percentuale. L’autorità competente è l’ACN, che per le violazioni di scarsa offensività può ordinare di rimediare invece di sanzionare.

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