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Chi controlla l’AI Act in Italia: autorità, poteri e sanzioni

Redazione RaputekPubblicato il 8 min di lettura

Una grande lente d'ingrandimento sospesa proietta raggi di luce colorati su una griglia di piccoli blocchi di vetro.

Dal 23 ottobre 2026 il D.Lgs. 179/2026 affida all’ACN la vigilanza del mercato sui sistemi di IA in Italia e all’AgID il ruolo di autorità di notifica, mentre Banca d’Italia, CONSOB e IVASS vigilano sugli istituti finanziari e il Garante privacy solo nei casi dell’art. 74, paragrafo 8, dell’AI Act. Le sanzioni arrivano a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate e a 15 milioni o al 3% per gli obblighi di trasparenza, con l’importo più basso dei due per le PMI.

In breve

  • Per un’impresa o uno studio che usa IA fuori dai settori finanziari l’autorità di riferimento è una sola: l’ACN, che è anche il punto di contatto unico verso l’Unione europea.
  • Il Garante privacy è autorità di vigilanza del mercato solo per i sistemi dell’art. 74, paragrafo 8 (attività di contrasto, frontiere, giustizia): restano intatti tutti i suoi poteri sul GDPR, che è un binario separato.
  • Prima della sanzione pecuniaria l’autorità può ordinare di eliminare l’infrazione: se l’ordine non viene rispettato la multa aumenta fino a un terzo (art. 22 del D.Lgs. 179/2026).
  • Un controllo può partire da un reclamo di chiunque: l’art. 85 dell’AI Act lo apre a qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi clienti, dipendenti e concorrenti.

Fino a oggi l’AI Act in Italia era un elenco di obblighi senza un indirizzo a cui rispondere. Dal 23 ottobre 2026, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, ha anche un’autorità, un procedimento e un listino di sanzioni. Per chi usa l’IA in azienda o in studio le domande pratiche sono due: chi può bussare, e per che cosa.

Le autorità dell’AI Act in Italia: chi fa che cosa

Il decreto distribuisce i ruoli fra cinque soggetti. La tabella riporta, per ciascuno, l’articolo in cui la designazione è scritta: su questo punto diverse sintesi circolate online attribuiscono gli articoli sbagliati.

Ente Ruolo Riferimento
ACN – Agenzia per la cybersicurezza nazionale Vigilanza del mercato sui sistemi di IA art. 5, c. 1, lett. a)
ACN Punto di contatto unico verso l’Unione europea art. 6
AgID – Agenzia per l’Italia digitale Autorità nazionale di notifica: valuta, designa, notifica e monitora gli organismi di valutazione della conformità art. 4
Banca d’Italia, CONSOB, IVASS Sistemi ad alto rischio usati dagli istituti finanziari vigilati, nei rispettivi settori art. 5, c. 1, lett. b)
Garante per la protezione dei dati personali Solo nei limiti dell’art. 74, paragrafo 8, del regolamento art. 5, c. 1, lett. c)
Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio Indirizzi unitari e coordinamento fra le autorità art. 12

AgID e ACN insieme sono le «autorità nazionali per l’intelligenza artificiale» già individuate dall’art. 20 della legge 132/2025; il decreto ne definisce poteri e confini. L’Italia risulta anche nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea delle autorità di vigilanza del mercato designate, con l’ACN e senza riserve.

Per quasi tutte le imprese l’interlocutore è uno solo

Se non siete una banca, una SIM o un’impresa assicurativa, e se non fornite sistemi biometrici alle forze dell’ordine, l’autorità che vi riguarda è l’ACN. Vale per l’azienda che usa un assistente generativo, per lo studio che adotta un software con funzioni di IA, per la software house che sviluppa e rivende un sistema con il proprio marchio. L’AgID entra in gioco solo in modo indiretto: si occupa degli organismi che certificano, non di chi usa.

Perché compare il Garante privacy, e perché conta meno di quanto sembri

L’art. 74, paragrafo 8, del regolamento riguarda i sistemi biometrici del punto 1 dell’Allegato III quando sono usati per attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia, e i sistemi dei punti 6, 7 e 8 dello stesso allegato. Non riguarda la selezione del personale, né il merito creditizio, né l’assistente che risponde ai clienti: quelli restano all’ACN.

Questo però non toglie nulla al Garante sul suo terreno. Il GDPR è un binario separato e pienamente attivo: un sistema che tratta dati personali senza base giuridica, senza informativa o con una conservazione eccessiva è un problema privacy a prescindere dall’AI Act, con i suoi procedimenti e le sue sanzioni. È il motivo per cui le regole d’uso interne degli strumenti generativi restano la prima cosa da sistemare, come spiegato nell’articolo su ChatGPT in azienda e GDPR.

Cosa può fare, in concreto, chi vi controlla

L’art. 15 del decreto attribuisce all’ACN i poteri previsti dal regolamento IA e dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. Tradotti in pratica, sono questi:

  • chiedere documenti, dati e specifiche tecniche sulla conformità, compreso l’accesso al software incorporato nella misura necessaria a valutarla, in qualsiasi formato e ovunque siano conservati;
  • svolgere ispezioni in loco e controlli fisici, e accedere a locali, terreni e mezzi usati per l’attività d’impresa o professionale;
  • avviare indagini d’ufficio, senza che nessuno abbia segnalato nulla;
  • acquisire campioni, anche in forma anonima, ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa;
  • chiedere misure per far cessare la non conformità e, se non arrivano, vietare o limitare la messa a disposizione del sistema, imporne il ritiro o il richiamo;
  • in assenza di altri mezzi efficaci contro un rischio grave, imporre la rimozione di contenuti da un’interfaccia online o la visualizzazione di un’avvertenza.

Per le prove in condizioni reali, l’art. 15, comma 2, aggiunge il potere di ispezionare a distanza o in loco anche senza preavviso. E quando un sistema presenta un rischio per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, l’art. 79 del regolamento fissa i tempi: l’autorità valuta, poi chiede misure correttive, ritiro o richiamo entro il termine che prescrive e comunque entro quindici giorni lavorativi, se più breve. Non è una scadenza con cui si negozia.

C’è anche un costo diretto: l’art. 10 del decreto prevede un decreto del Presidente del Consiglio, entro novanta giorni dall’entrata in vigore (quindi entro il 21 gennaio 2027), che stabilisce i parametri per calcolare i costi delle attività di vigilanza sui prodotti risultati non conformi. Il regolamento 2019/1020 consente di addebitarli all’operatore.

Come parte un controllo

L’art. 16, comma 2, elenca quattro inneschi: la segnalazione di un incidente grave ai sensi dell’art. 73 del regolamento, un reclamo non manifestamente infondato, la segnalazione di un’altra autorità, o l’iniziativa d’ufficio dell’ACN.

Il secondo merita attenzione. L’art. 85 del regolamento riconosce a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione il diritto di presentare un reclamo all’autorità di vigilanza del mercato. Non serve essere parte lesa: può essere un cliente insoddisfatto, un dipendente, un concorrente. L’art. 18 del decreto aggiunge che il reclamo presentato all’autorità sbagliata viene trasmesso d’ufficio a quella giusta, con comunicazione al reclamante: non ci si salva per errore di indirizzo. Le procedure di trattazione saranno definite dall’ACN con decreto del direttore generale.

Le sanzioni: importi, e chi le applica

Gli importi stanno nell’art. 23 del decreto e ricalcano l’art. 99 del regolamento.

Violazione Massimo Comma
Pratiche di IA vietate (art. 5 del regolamento) 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore c. 1
Obblighi di fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e deployer (artt. 16, 22, 23, 24, 25, 26), obblighi degli organismi notificati e obblighi di trasparenza dell’art. 50, oltre agli artt. 73 e 80 15 milioni o il 3% c. 2
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità 7,5 milioni o l’1% c. 3
Obblighi degli artt. 27 e 86 del regolamento 1 milione o lo 0,5% c. 4

Due precisazioni che cambiano la lettura della tabella. La prima: per le piccole e medie imprese, microimprese comprese, e per le start-up innovative vale il criterio dell’art. 99, paragrafo 6, del regolamento, cioè l’importo più basso fra la cifra fissa e la percentuale (art. 23, comma 7). La seconda: l’obbligo di alfabetizzazione dell’art. 4 del regolamento non compare nell’elenco del comma 2. Non ha una sanzione pecuniaria propria, ma resta un obbligo di legge, e l’art. 22 consente comunque all’autorità di ordinare di rimediare.

Prima della multa ci sono gli ordini

Per le violazioni di scarsa offensività o pericolosità, l’art. 22 permette all’autorità, in alternativa alla sanzione pecuniaria, di ordinare di eliminare l’infrazione e di astenersi dal ripeterla, indicando le misure da adottare e il termine, oppure — se l’infrazione è già cessata — di applicare una dichiarazione pubblica che nomina la violazione e il responsabile. Se l’ordine non viene rispettato entro il termine, si torna alle sanzioni pecuniarie aumentate fino a un terzo, fermi restando i massimali.

Vale la pena guardare anche l’art. 24: il provvedimento sanzionatorio è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito dell’autorità, in forma anonima solo in casi definiti (dati personali la cui pubblicazione sarebbe sproporzionata, rischi per la cybersicurezza o per un’indagine penale, pregiudizio sproporzionato e determinabile). Per molte imprese il danno reputazionale pesa più dell’importo. Infine, si applica la legge 689/1981 tranne l’art. 16: niente pagamento in misura ridotta.

Noi di Raputek partiamo da una diagnosi dell’uso dell’IA in azienda e lasciamo per iscritto chi è il fornitore, chi il deployer e quali prove servono: è il materiale che serve se un giorno qualcuno chiede conto.

Sei cose da avere pronte

Non è una lista di adempimenti nuovi, ma di documenti che o esistono già o si ricostruiscono male sotto pressione.

  • L’elenco dei sistemi di IA in uso, con finalità, dati trattati e ruolo vostro (fornitore o deployer) per ciascuno. Il check di maturità AI è un modo rapido per farsene un’idea.
  • Le istruzioni d’uso del fornitore, conservate nella versione effettivamente applicata: sono il riferimento rispetto al quale si misura l’uso conforme.
  • La prova della trasparenza: dove e come dichiarate che un assistente è automatico e che un contenuto è generato con l’IA. È l’obbligo dell’art. 50, sanzionato fino a 15 milioni o al 3%.
  • Il registro della formazione: date, contenuti, partecipanti. Per gli iscritti agli ordini professionali l’art. 47 del decreto impone ai consigli nazionali di adeguare i regolamenti della formazione entro sei mesi, cioè entro il 23 aprile 2027.
  • Un referente interno e una procedura minima per i reclami e per la segnalazione degli incidenti gravi: se il primo contatto dell’autorità finisce in una casella che nessuno presidia, il termine di quindici giorni lavorativi si consuma da solo.
  • I contratti con i fornitori, con dentro chi risponde di che cosa. Il calendario completo degli obblighi, con le date spostate dal Digital Omnibus, è nell’articolo su AI Act per PMI.

Se la formazione è il punto scoperto, la trattiamo nel servizio dedicato a AI Act e governance.

Non solo controlli: lo Spazio di sperimentazione italiano

Lo stesso decreto istituisce, agli articoli 26 e seguenti, lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA, previsto dall’art. 57 del regolamento: un ambiente controllato gestito congiuntamente da AgID e ACN, con accesso per fornitori e potenziali fornitori e una priorità esplicita, richiamata dall’art. 62 del regolamento, per le piccole e medie imprese e le start-up.

Le modalità di accesso e di funzionamento devono però essere stabilite con un decreto congiunto dei direttori generali di AgID e ACN che, alla data di pubblicazione di questo articolo, non è ancora stato adottato. Finché non esce, è un’opportunità annunciata: vale la pena tenerla d’occhio, non costruirci sopra un piano.

Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Chi controlla l’uso dell’intelligenza artificiale in Italia?

Dal 23 ottobre 2026 la vigilanza del mercato sui sistemi di IA spetta all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), che è anche il punto di contatto unico verso l’Unione europea (artt. 5 e 6 del D.Lgs. 179/2026). L’AgID è l’autorità nazionale di notifica e si occupa degli organismi di valutazione della conformità (art. 4). Banca d’Italia, CONSOB e IVASS vigilano sui sistemi ad alto rischio usati dagli istituti finanziari che già controllano, il Garante per la protezione dei dati personali solo nei limiti dell’art. 74, paragrafo 8, del regolamento. Per un’impresa o uno studio professionale fuori dai settori finanziari l’interlocutore è l’ACN.

Il Garante privacy può sanzionare per l’AI Act?

Solo nell’ambito dell’art. 74, paragrafo 8, del regolamento: sistemi biometrici usati per attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia e i sistemi dei punti 6, 7 e 8 dell’Allegato III. Fuori da quei casi il Garante non è l’autorità dell’AI Act, ma resta pienamente competente sul GDPR: se un sistema di IA tratta dati personali senza base giuridica o senza informativa, il procedimento è quello privacy e prescinde dall’AI Act.

Cosa può fare l’ACN durante un controllo?

Esercita i poteri del regolamento IA e degli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020: chiedere documenti, dati e specifiche tecniche, con accesso al software incorporato quando serve a valutare la conformità; svolgere ispezioni in loco e accedere ai locali usati per l’attività; acquisire campioni, anche in forma anonima; ordinare misure correttive; vietare o limitare la messa a disposizione del sistema, imporne il ritiro o il richiamo. Per le prove in condizioni reali le ispezioni possono avvenire anche senza preavviso (art. 15, comma 2, del D.Lgs. 179/2026).

Chi può segnalare una violazione dell’AI Act?

Chiunque. L’art. 85 del regolamento consente a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione di presentare un reclamo all’autorità di vigilanza del mercato. In Italia l’art. 18 del D.Lgs. 179/2026 aggiunge che il reclamo presentato a un’autorità non competente è trasmesso d’ufficio a quella competente. Il procedimento può partire anche da una segnalazione di incidente grave, da un’altra autorità o d’ufficio (art. 16, comma 2).

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