
L’art. 13 della legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, consente ai professionisti intellettuali di usare l’intelligenza artificiale solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale. Impone inoltre di informare il cliente sui sistemi di IA utilizzati, con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
In breve
- L’art. 13 della legge 132/2025 vale dal 10 ottobre 2025 per tutte le professioni intellettuali: l’IA può solo supportare il lavoro del professionista, che deve restare prevalente.
- Il cliente va informato sui sistemi di IA usati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo: è un obbligo di informazione, non una richiesta di consenso.
- Il D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, porta la formazione sull’IA nei percorsi degli ordini, compresi gli obblighi informativi verso il cliente.
- In pratica servono cinque cose: inventario degli strumenti, informativa, verifica umana documentata, regole sulla riservatezza dei dati e formazione registrata.
Da un anno la legge italiana sull’intelligenza artificiale chiede ai professionisti due cose precise: usare l’IA solo come supporto e dirlo ai clienti. Se il vostro studio usa già l’IA per ricerche, bozze o estrazione di dati, questi obblighi vi riguardano oggi. Vediamo cosa prevede l’art. 13, cosa aggiunge il decreto attuativo appena pubblicato e cosa conviene fare in concreto.
Cosa prevede l’art. 13 della legge 132/2025
La legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, è in vigore dal 10 ottobre 2025. È la prima legge italiana dedicata all’intelligenza artificiale e, come dice il suo art. 1, va interpretata e applicata in modo conforme al regolamento europeo sull’IA (AI Act, Reg. UE 2024/1689).
Per le professioni intellettuali la norma chiave è l’art. 13, che ha due commi.
- Comma 1: l’utilizzo di sistemi di IA nelle professioni intellettuali è «finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera».
- Comma 2: «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente», le informazioni sui sistemi di IA utilizzati sono comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».
La norma parla di professioni intellettuali in generale, senza limitarsi a quelle organizzate in ordini: riguarda quindi commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, tecnici e, nel dubbio, chiunque svolga una prestazione d’opera intellettuale.
Attività strumentali e di supporto: una lettura prudente
La legge non elenca quali attività siano «strumentali e di supporto». Il criterio è la prevalenza: il risultato consegnato al cliente deve essere frutto del vostro giudizio professionale, non dello strumento. La tabella che segue non è una definizione di legge, ma una lettura prudente che usiamo come punto di partenza con gli studi.
| Uso dell’IA | Lettura prudente |
|---|---|
| Ricerca e sintesi di norme, prassi e documenti del cliente | Supporto, se le fonti vengono verificate |
| Prima bozza di lettera, relazione o atto | Supporto, se il professionista la rivede e la fa propria |
| Estrazione di dati da fatture, cedolini, estratti conto | Supporto, con controlli a campione documentati |
| Traduzione o riformulazione di testi già scritti dal professionista | Supporto |
| Parere o atto consegnato al cliente senza revisione | Difficilmente compatibile con la prevalenza del lavoro intellettuale |
| Scelta della strategia o della soluzione affidata allo strumento | Difficilmente compatibile |
Il dovere di informare il cliente
Il comma 2 introduce un obbligo di informazione, non di consenso. La legge non fissa né la forma né il momento della comunicazione. I modelli diffusi finora puntano su una clausola nella lettera d’incarico; per gli incarichi già in corso, una comunicazione scritta è la soluzione più semplice.
Alcune rappresentanze hanno già diffuso dei modelli. Il Consiglio Nazionale Forense, con una nota del 13 ottobre 2025, ha messo a disposizione degli avvocati uno schema di informativa; il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto una clausola contrattuale tipo da inserire nei mandati. Prima di adottarne uno, verificate il testo aggiornato sul sito del vostro ordine e adattatelo agli strumenti che usate davvero.
La legge 132/2025 non collega all’art. 13 una sanzione specifica. Il rilievo è soprattutto deontologico e di responsabilità professionale: se un errore prodotto da uno strumento finisce in un parere, la prima domanda sarà che cosa sapeva il cliente e che cosa avete verificato voi.
Cosa cambia con il D.Lgs. 179/2026
L’8 ottobre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa nazionale all’AI Act in attuazione della delega della legge 132/2025. Entra in vigore il 23 ottobre 2026. Per i professionisti contano soprattutto due articoli.
- Art. 47, formazione per le professioni. I corsi di formazione iniziale e continua svolti dagli ordini devono includere percorsi sull’uso dei sistemi di IA, con profili tecnici (funzionamento, tecniche di interrogazione, limiti), giuridici (AI Act e norme nazionali) e deontologici, tra cui gli obblighi informativi verso il cliente. È previsto un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua. I consigli nazionali hanno sei mesi dall’entrata in vigore, quindi fino al 23 aprile 2027, per adeguare i propri regolamenti.
- Art. 49, equo compenso. L’uso dell’IA può comportare una modulazione dell’equo compenso secondo parametri legati alla classe di rischio del sistema usato. I decreti sui parametri vanno integrati entro dodici mesi dall’entrata in vigore.
In pratica, la formazione sull’IA entra nella formazione professionale continua, e gli obblighi informativi verso il cliente compaiono espressamente tra i suoi contenuti deontologici.
Cosa fare in pratica nello studio
Ecco i passi che proponiamo agli studi con cui lavoriamo, in ordine di priorità.
1. Fate l’inventario degli strumenti
Non si può informare il cliente su strumenti che non si conoscono. Raccogliete in un foglio tutto ciò che nello studio usa l’IA, compresi gli account personali di collaboratori e praticanti e le funzioni di IA integrate nei gestionali.
| Campo | Esempio di contenuto |
|---|---|
| Strumento e versione | Assistente di scrittura, versione aziendale |
| Per cosa si usa | Prime bozze di comunicazioni ai clienti |
| Quali dati entrano | Nessun dato identificativo / dati anonimizzati / dati del cliente |
| Contratto con il fornitore | Accordo sul trattamento dei dati presente o assente |
| Chi lo usa e chi ne risponde | Collaboratori dell’area fiscale; responsabile: socio |
Per i commercialisti i casi più frequenti riguardano la lettura di documenti contabili e la redazione di comunicazioni; per gli studi legali, la ricerca giurisprudenziale e la prima stesura di atti.
2. Preparate l’informativa al cliente
Una buona informativa dice quali attività svolgete con l’IA, che il giudizio finale resta del professionista, come sono protetti i dati e a chi rivolgersi per chiedere di più. Di seguito un esempio da adattare con il vostro consulente e secondo le indicazioni del vostro ordine: non è un modello ufficiale.
Uso di sistemi di intelligenza artificiale (art. 13, legge 132/2025). Nello svolgimento dell’incarico lo Studio può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente come supporto all’attività professionale, in particolare per [ricerca e sintesi di documenti, prime bozze, estrazione di dati contabili]. Gli strumenti attualmente in uso sono: [nome dello strumento, fornitore, finalità]. Ogni valutazione, parere e decisione resta del professionista incaricato, che verifica personalmente i risultati prodotti da questi strumenti e ne risponde. I dati personali e le informazioni riservate sono trattati nel rispetto del GDPR e della nostra informativa privacy; [indicare se i dati possono essere usati dal fornitore per addestrare i modelli e dove sono trattati]. Potete chiederci in qualsiasi momento maggiori informazioni sugli strumenti utilizzati [ed eventualmente chiedere che non vengano usati per il vostro incarico].
3. Mettete per iscritto la verifica umana
La prevalenza del lavoro intellettuale va dimostrata, non solo dichiarata. Stabilite chi controlla che cosa: per esempio, ogni riferimento normativo o giurisprudenziale citato da uno strumento va verificato sulla fonte; ogni dato estratto in automatico va confrontato a campione con il documento originale; nessun testo esce dallo studio senza la revisione di chi firma. Una riga nel fascicolo («bozza generata con supporto IA, rivista da…») costa poco e vale molto in caso di contestazione.
Noi di Raputek affianchiamo gli studi professionali in questo lavoro: inventario degli strumenti, informativa, regole interne e formazione documentata su AI Act e legge 132/2025.
Riservatezza, segreto professionale e GDPR
L’informativa al cliente non sostituisce le regole sui dati. Anzi, l’art. 4 della stessa legge 132/2025 ricorda che l’uso dell’IA deve garantire un trattamento dei dati personali lecito, corretto e trasparente, in conformità al GDPR. Per uno studio questo si traduce in alcune scelte concrete.
- Fornitori come responsabili del trattamento. Se il fornitore dello strumento tratta dati per vostro conto, serve un contratto ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Verificate se la versione che usate lo prevede; se non lo prevede, non usatela con dati dei clienti.
- Sicurezza e valutazione d’impatto. L’art. 32 del GDPR chiede misure adeguate al rischio; quando un trattamento con nuove tecnologie può presentare un rischio elevato, l’art. 35 richiede una valutazione d’impatto prima di iniziare.
- Nessuna decisione solo automatizzata. L’art. 22 del GDPR tutela le persone da decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato: un motivo in più per tenere il professionista al centro.
- Segreto professionale. Definite quali informazioni non entrano mai in strumenti generalisti: atti coperti da segreto, dati sanitari, strategie difensive, dati di terzi non necessari. Dove servono, usate dati anonimizzati o strumenti installati in ambienti controllati dallo studio.
Un assistente sui documenti dello studio, configurato su un archivio interno e con accessi per ruolo, è una delle strade per usare l’IA senza esporre i fascicoli a servizi generalisti.
Il rapporto con l’AI Act
Quando usa uno strumento di IA nella propria attività, lo studio è un deployer ai sensi dell’AI Act (art. 3, n. 4): utilizza un sistema «sotto la propria autorità». Il primo obbligo che lo riguarda è l’alfabetizzazione dell’art. 4, applicabile dal 2 febbraio 2025 e riscritto dal Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026: oggi fornitori e deployer «adottano misure volte a sostenere» l’alfabetizzazione del personale e di chi usa i sistemi per loro conto, senza l’obbligo di garantire un livello specifico. Le domande e risposte della Commissione europea precisano che non serve un attestato: si possono tenere registri interni delle attività di formazione.
La maggior parte degli usi tipici degli studi (ricerca, bozze, sintesi) non rientra tra i sistemi ad alto rischio. Fa eccezione, per esempio, l’uso di sistemi di IA per selezionare candidati o valutare lavoratori, elencato nell’Allegato III, i cui obblighi dopo l’Omnibus si applicano dal 2 dicembre 2027: un punto da tenere presente per i consulenti del lavoro.
Una checklist per lunedì mattina
- Censite gli strumenti di IA in uso, compresi gli account personali.
- Decidete quali dati non possono entrare in quali strumenti e scrivetelo.
- Inserite la clausola sull’IA nelle nuove lettere d’incarico e inviate l’informativa ai clienti in essere.
- Stabilite chi verifica gli output e come lo si annota nel fascicolo.
- Verificate i contratti con i fornitori (art. 28 GDPR) e dove sono trattati i dati.
- Pianificate la formazione e tenetene traccia: date, contenuti, partecipanti.
Se volete capire da dove partire, il check di maturità AI richiede tre minuti e vi restituisce un quadro dei punti su cui lavorare.
Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Serve il consenso del cliente per usare l’intelligenza artificiale?
Il testo dell’art. 13 parla di informazione, non di consenso: il cliente deve sapere quali sistemi di IA usate e come. Alcuni modelli, come la clausola tipo dei commercialisti, prevedono comunque la possibilità per il cliente di chiedere che l’IA non venga usata nel suo incarico.
Quali professionisti riguarda l’art. 13 della legge 132/2025?
La norma si riferisce in generale alle professioni intellettuali, senza limitarsi a quelle organizzate in ordini: commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti e così via. Nel dubbio conviene considerarla applicabile alla propria attività.
Cosa rischia il professionista che non informa il cliente?
La legge 132/2025 non collega all’art. 13 una sanzione specifica. Il rilievo è soprattutto deontologico e di responsabilità professionale verso il cliente: per questo conviene documentare l’informativa e le verifiche fatte sugli output dell’IA.
Bisogna indicare il nome dei singoli strumenti di IA?
La legge chiede informazioni sui sistemi di IA utilizzati, con linguaggio esaustivo, senza fissare un formato. Una scelta prudente è indicare le categorie di attività svolte con l’IA e gli strumenti principali, aggiornando l’informativa quando cambiano.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (Gazzetta Ufficiale)
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 – Adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 (Gazzetta Ufficiale)
- Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/1744 – Omnibus digitale sull’IA (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (EUR-Lex)
- AI Literacy – Questions & Answers (Commissione europea)
- Informativa sull’utilizzo di strumenti di IA ex art. 13 L. 132/2025: nota del Consiglio Nazionale Forense del 13 ottobre 2025 (Ordine degli Avvocati di Trani)
- CNDCEC: la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti sull’IA (Dottrina Lavoro)


